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Bonus Mamma, un aiuto per le neo mamme: come fare domanda?

Bonus Mamma, un aiuto per le neo mamme: come fare domanda?

7mila richieste accettate per circa 5 milioni di euro solo nel territorio vicentino: scopriamo di più sul Bonus Mamma e su come richiederlo

800€ per la nascita di un bimbo o per l’adozione di un minore: una vera e propria boccata d’aria fresca per le mamme di tutta Italia, anche vicentine. Nella sola provincia, infatti, sono state circa 7mila le richieste accettate su quasi 8mila presentate all’INPS dal 4 maggio 2017.
Il Bonus Mamma funziona, eccome, e offre sostegno alle neo mamme, italiane (e non solo): qui di seguito vi spieghiamo come funziona, quali parametri sono richiesti e come inoltrare la domanda.

Bonus Mamma

Il Bonus Mamma è il premio alla nascita di 800€ corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o al momento della nascita, dell’adozione o dell’affido. La domanda, inoltre, va fatta entro un anno dal verificarsi dell’evento.

A chi è rivolto il Bonus Mamma?

Le destinatarie sono donne in gravidanza o madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

  • compimento del settimo mese di gravidanza;
  • parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
  • adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983

Il Bonus Mamma è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione ad ogni figlio nato, adottato o affidato.

Come funziona?

L’importo dell’assegno è di 800 euro e le modalità di pagamento previste sono via bonifico domiciliato presso ufficio postale; accredito su conto corrente bancario o su conto corrente postale; libretto postale o carta prepagata con IBAN.

Per tutti i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice IBAN. In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN è necessario inviare il modello SR163 online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

Come inviare la domanda?

Le interessate devono possedere la residenza in Italia e/o la cittadinanza italiana o comunitaria. Le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’articolo 27, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Le cittadine non comunitarie, invece, devono essere in possesso del permesso di soggiorno UE per lunghi periodi, di cui all’articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento ( circolare INPS 6 dicembre 2016, n. 214 ).

La domanda può essere presentata online all’INPS con il PIN attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile, o presso enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Se si sceglie di inviare la domanda online attraverso il servizio dedicato è possibile scaricare dal menu il manuale utente che descrive le funzionalità disponibili e la guida l’utente nella compilazione della domanda.

La domanda va presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) attestante la data presunta del parto.
Se è stata già presentata la domanda in relazione al compimento del settimo mese di gravidanza non si dovrà presentare ulteriore domanda alla nascita. Analogamente, il beneficio richiesto per l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore.
Nel caso si tratti di parto plurimo, la domanda se già presentata al compimento del settimo mese di gravidanza andrà presentata anche alla nascita con l’inserimento delle informazioni di tutti i minori necessarie per l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati.

 

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